Birrocrazia

Published on Gennaio 16th, 2017 | by Il Birrafondaio

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Birrocrazia – Definizione legale di Birra Artigianale

L’Avv. Michele Morriello si occupa di assistenza e consulenza in materia di diritto agroalimentare collaborando con aziende leader del settore, medio-piccole imprese e consorzi di tutela.  Attenzione particolare è rivolta alle filiere della birra e del vino concentrandosi sull’aggiornamento costante delle specifiche normative con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per le  aziende dalla fase della produzione fino a quella di commercializzazione dei prodotti.

“Cosa cambia l’introduzione della definizione legale di birra artigianale? Cosa significa questo per le beer firm?”

A seguito delle numerose istanze e delle spinte avanzate dai produttori in questa direzione, con la Legge n. 154 del 28 luglio 2016 (Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione, competitività per l’agroalimentare) il legislatore italiano ha codificato nel nostro ordinamento la definizione di “birra artigianale”.
L’articolo 35 (“denominazione di birra artigianale”) della legge citata ha infatti inserito nell’art. 2 della ormai vetusta Legge n. 1354 del 16 agosto 1962 il comma 4-bis: “Si definisce birra artigianale  la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
È fondamentale comprendere fin da subito che finalmente il legislatore opera un distinguo tra i microbirrifici e i grandi impianti industriali che, fino alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, non veniva presa in considerazione.
La nuova norma fornisce gli elementi per qualificare un piccolo birrificio individuando, in particolare:
– la sua indipendenza (economicamente indipendente da altri birrifici, che utilizzi impianti distinti da altri birrifici e che non operi utilizzando licenze di utilizzo di diritti di proprietà immateriali di altri soggetti);
– la limitazione quantitativa di produzione sia in contro proprio sia per conto terzi (produzione inferiore o pari a 200.000 ettolitri).
Per quanto riguarda il processo produttivo, elemento di rilevante importanza risiede nell’esclusione di quei processi di pastorizzazione e microfiltrazione valorizzando, al contrario, l’apporto e il ruolo del fattore umano.
Tali modifiche comportano l’inevitabile conseguenza che le beer firm, per poter legittimamente individuare e qualificare il proprio prodotto come artigianale, debbano adeguare e conformare la struttura e l’organizzazione assicurando la propria indipendenza e, soprattutto, rispettare le indicazioni sul processo produttivo abbandonando i processi di pastorizzazione e microfiltrazione.
Fino alla riforma, infatti, l’impresa (e quindi il prodotto) poteva qualificarsi come artigiana unicamente nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato).
L’adeguamento, da ultimo, consente di superare l’annosa questione spesso dibattuta, di riportare nell’etichettatura dei prodotti così realizzati l’indicazione “birra artigianale”.
Ulteriore aspetto da sottolineare, ma che deve essere letto in prospettiva, è contenuto nell’art. 36 della riforma che, rubricato “Filiera del luppolo”, attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il compito di favorire il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Tale obiettivo, che intende radicare sul territorio italiano l’aspetto produttivo di materie prime nazionali e di qualità, dovrà essere perseguito destinando una quota parte delle risorse economiche del medesimo Ministero al fine di finanziare progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo.

Cattura

Articolo presente nella nostra Rivista “Il Birrafondaio” Anno 3 Numero 3

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